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FORMAZIONE >> Corso ANTINCENDIO

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO
(D. LGS 81/2008 ART. 18)

Il corso è destinato a Datori di lavoro e Dipendenti che debbano ricoprire il ruolo di "Addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio" presso la ditta di appartenenza. Gli argomenti oggetto delle lezioni sono conformi a quanto prescritto nell'Allegato IX punto 9.5 contenuti dei corsi di formazione D.M. 10 marzo 1998 corso A.



L' art. 8, comma 1, lettera b) e l'art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorsoe, comunque di gestione dell'emergenza

ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;

h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

i) alberghi con oltre 200 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;

n) uffici con oltre 1000 dipendenti;

o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.


ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

 


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